(1) Per consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 29/bis, comma 4, della legge statale sull'adozione è istituito un gruppo di sostegno psicologico e sociale composto da operatori dell'area dei distretti sociali del servizio sociopedagogico e da psicologi della sanità pubblica o di centri privati convenzionati.