(1) Ai maestri di sci iscritti nell'elenco provinciale dei maestri di sci è consentito l'esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci, sempreché le prestazioni professionali non vengano offerte nel quadro di un'attività organizzata con altri maestri di sci, anche occasionale.
(2) I maestri di sci che esercitano la professione autonomamente, senza l’intermediazione di una scuola di sci, devono comunicarlo prima dell’inizio dell’attività stagionale al consiglio direttivo del collegio provinciale, all’ufficio provinciale competente in materia e all’organizzazione del turismo competente territorialmente, con l’indicazione precisa dei dati personali, delle qualificazioni e specializzazioni, del numero di codice fiscale, della sede e dei recapiti, del territorio di competenza, delle tariffe applicate e dell’avvenuta assicurazione della responsabilità civile per i danni alla persona e alle cose dell’allievo e di terzi. 17)