Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 6 febbraio 2001, n. 6.
(1) Al fine di promuovere una ricerca scientifica sugli effetti delle condizioni ambientali per la salute umana, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e a concludere a tal fine la partecipazione della Provincia alla società consortile per azioni "Istituto di Epidemiologia ambientale". 4)
(2) L'atto costitutivo e lo statuto della società devono essere approvati dalla Giunta provinciale che nomina i rappresentanti della Provincia per l'atto costitutivo della società e per tutti gli atti utili per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1.
(3) La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale azionario della società fino ad una spesa massima di lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 2001 (cap. 12250).
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 49 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.