(1) Le disposizioni della presente legge concernenti la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica, il budget e la programmazione trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2002.
(2) In caso di mancata disponibilità del conto economico preventivo e del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 16, comma 3, per i fini di cui alla medesima disposizione si fa riferimento alle entrate del titolo I dell'ultimo rendiconto finanziario approvato.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.