(1) Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, l'azienda dispone di un patrimonio immobiliare e mobiliare così costituito:
- beni immobili della Provincia soggetti a vincolo di destinazione in funzione delle esigenze del Servizio sanitario provinciale, nonché beni immobili destinati a servizi sanitari, successivamente acquistati dalla Provincia;
- beni mobili, compresi quelli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ed attrezzature della Provincia ovvero già di proprietà della Provincia, soggetti a vincolo di destinazione;
- beni immobili di proprietà dei comuni o delle comunità comprensoriali, nonché beni mobili ed attrezzature già di proprietà dei predetti enti, soggetti a vincolo di destinazione;
- beni mobili e attrezzature acquistati direttamente dall'azienda.
(2) L'azienda provvede all'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa concernente l'acquisto dei beni di cui al comma 1, lettera d), nonché, nell'ambito delle competenze delegate dalla Giunta provinciale, all'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa concernente la costruzione, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni immobili di cui alla legge di riordinamento.
(3) I beni immobili di cui al comma 1, lettera c), rimangono di proprietà dei comuni o delle comunità comprensoriali e sono assegnati in uso gratuito all'azienda. Resta ferma la competenza dei comuni e delle comunità comprensoriali per le opere e i lavori afferenti i predetti beni immobili. I beni immobili di cui al presente comma sono svincolati dalla loro destinazione, previa autorizzazione della Giunta provinciale, qualora non risultino più necessari per i fini del Servizio sanitario provinciale.
(4) L'azienda delibera altresì lo svincolo dei beni mobili e delle attrezzature in proprietà, qualora non risultino più necessari per i fini del Servizio sanitario provinciale.