Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) Il Direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
(2) Il Direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari, nonché l'attività scientifica di ricerca e fornisce parere obbligatorio per i profili tecnici al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.