(1) Al Comitato per i prodotti “non OGM” spetta trattare le domande di cui all’articolo 3 ed i ricorsi. Esso è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:
(2) In caso di assenza o impedimento i membri designano di volta in volta un membro supplente. Il Comitato per i prodotti “non OGM” è legalmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 8)