(1) L'allevamento, l'acquisto o l'affidamento di animali a fini sperimentali, nonché l'effettuazione di ogni tipo di esperimento sugli animali, che comporti per gli stessi dolori, sofferenze o effetti dannosi, sono proibiti.
(2) Le prescrizioni di cui al comma 1 si riferiscono, oltre che ai vertebrati, anche ai decapodi ed ai cefalopodi.