(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove la protezione degli animali e condanna la tortura, le sevizie e l'abbandono degli stessi, al fine di favorire un corretto comportamento degli uomini nei confronti degli animali nonché di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
(2) La disciplina contenuta nella presente legge non riguarda gli animali selvatici, la cui tutela è disciplinata dalla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, e dalla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche.