In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 27/05/2016

b) Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 81)
Norme per la tutela della qualità dell'aria

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 marzo 2000, n. 13.

Art. 7/ter (Classificazione e controllo)

(1)  Per impianto di combustione si intende un dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare l’energia così prodotta.

(2)  Per impianto termico si intende un impianto di combustione destinato alla produzione di calore, costituito da uno o più generatori di calore. Un impianto termico si definisce civile quando la produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

(3)  Gli impianti di combustione previsti negli allegati A e B devono rispettare i valori limite di emissione e le disposizioni di cui all’allegato C.

(4)  L’allegato D stabilisce i valori limite di emissione, la periodicità e le modalità dei controlli per gli impianti termici non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3. Nello stesso allegato sono inoltre specificati i tipi d’impianto e le tipologie dei controlli che possono essere eseguiti dai controllori e dalle controllore fumi. L’autorizzazione all’esecuzione dei controlli è rilasciata dall’Agenzia provinciale per l’ambiente.

(5)  L’allegato D fissa i requisiti per il “controllore fumi” e la “controllora fumi”. I controllori e le controllore fumi devono soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialità e corretta gestione delle informazioni. Se gli uffici provinciali competenti accertano delle irregolarità o violazioni di legge nell’attività di controllo e verifica effettuata dalle persone in argomento, a carico delle stesse si applica una sanzione amministrativa da 10 fino a 20 volte la tariffa di controllo dell’impianto in questione; in caso di recidiva la Giunta provinciale revoca al controllore o alla controllora fumi l’autorizzazione a eseguire i controlli di cui al comma 4. 11)

11)
L'art. 7/ter è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 febbraio 1974, n. 15
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49
ActionActionc) Legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1989, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 12
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1993, n. 14 —
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1994, n. 1
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
ActionActioni) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1997, n. 19
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionA
ActionActionB
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 febbraio 1996, n. 11
ActionActionb) Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2011, n. 37
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2012, n. 19
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico