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In vigore al: 27/05/2016

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 18 (Rilascio dell'autorizzazione)               delibera sentenza

(1) L’attività di commercio su aree pubbliche, effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con la quale è attestato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2. 24) 25)

(2)  L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), è svolto da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo su posteggi dati in concessione dal competente comune nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine negli strumenti urbanistici per i mercati rionali o individuate dal comune nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato. 24)

(3)  L'avvio dell'attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), deve essere preceduta da una comunicazione al comune competente che deve contenere: l’indicazione dell’attività svolta nonché la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della presente legge. 26)

(4)  Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali o cooperative, regolarmente costituite secondo le norme vigenti.24)

(5)  L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di certi prodotti alimentari, individuati dalla Giunta provinciale con la deliberazione che determina i settori merceologici, può abilitare oltre che alla vendita anche alla somministrazione degli stessi, purché sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività. 27)

(6) 28)

massimeDelibera 18 marzo 2014, n. 292 - Proroga del termine per la presentazione annuale del DURC o del certificato di regolarità contributiva per gli operatori del commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 18, c. 1 della l.p. 17 febbraio 2000, n. 7
massimeDelibera N. 1274 del 04.05.2009 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1990, dd. 18 giugno 2001: rilascio nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo b)
massimeDelibera N. 2417 del 07.07.2008 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1990, dd. 18 giugno 2001: "Approvazione criteri e indirizzi provinciali in materia di commercio su aree pubbliche" - rilascio nuove autorizzazioni di tipo b)
massimeDelibera N. 728 del 12.03.2007 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1990, dd. 18 giugno 2001: "Approvazione criteri e indirizzi provinciali in materia di commercio su aree pubbliche" - rilascio nuove autorizzazioni di tipo b) -
massimeDelibera N. 3300 del 12.09.2005 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1990 del 18 giugno 2001: Approvazione criteri e indirizzi provinciali in materia di commercio su aree pubbliche - rilascio nuove autorizzazioni di tipo b)
massimeDelibera N. 1435 del 05.05.2003 - Approvazione "criteri e indirizzi provinciali in materia di commercio su aree pubbliche" ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 e del D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39 - rilascio nuove autorizzazioni d tipo b)
massimeDelibera N. 1270 del 15.04.2002 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 1990, dd. 18 giugno 2001: "Approvazione criteri e indirizzi provinciali in materia di commercio su aree pubbliche, ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 e del D.P.G.P. 30. ottobre 2000, n. 39" - rilascio nuove autorizzazioni di tipo b)
massimeDelibera N. 3359 del 24.09.2001 - Determinazione dei settori merceologici alimentare e non alimentare e tabelle speciali, ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 "Nuovo ordinamento del commercio" (modificata con delibera n. 1093 del 07.04.2003, delibera n. 2207 del 30.06.2003 e con delibera n. 1955 del 11.06.2007)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 27.04.2001 - Commercio su aree pubbliche - mercati settimanali - assegnazione di posteggi - divieto del requisito della residenza quale criterio di priorità
24)
I commi 1, 2 e 4 dell'art. 18, sono stati così sostituiti dall'art. 16, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
25)
L'art. 18, comma 1, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
26)
L'art. 18, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 9., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
27)
Vedi l'art. 8, comma 1, lettera a), punto 10., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.
28)
Il comma 6 è stato abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.