(1)Tenuto conto delle specificità e delle peculiarità della gestione di una biblioteca, alla Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” è riconosciuta autonomia funzionale.
(2) Le entrate della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta”, nelle quali rientrano anche i contributi di altri enti pubblici o privati, donazioni, lasciti ed altre assegnazioni, affluiscono in appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale.
(3) La riscossione delle tariffe è effettuata tramite un agente della riscossione ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.
(4) I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta” sono messi a disposizione su appositi capitoli di spesa del bilancio della Provincia a favore della ripartizione competente. 6)