Pubblicata nel B.U. 4 marzo 1997, n. 11.
(1) Il tributo va versato alla Provincia entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, tramite conto corrente postale intestato al Tesoriere della Provincia.
(2) Entro il mese di gennaio di ciascun anno i gestori di cui all'articolo 1, comma 2, devono presentare alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno precedente nonché dei versamenti effettuati.
(3) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 e ne approva il modello, contenente anche le istruzioni per la compilazione.
(4) Le dichiarazioni non conformi al modello di cui al comma 3 o presentate con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di cui al comma 2 sono considerate come non presentate.