(1) L’amministrazione, anche al fine di attuare i principi di cui all’articolo 1, assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità in modalità digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare.
(2) Nel rispetto della normativa in materia di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali e del diritto alla protezione intellettuale e industriale, l’amministrazione garantisce la diffusione dei dati di cui al comma 1 in formati di tipo aperto e liberamente accessibili a tutti, al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese, incentivare e massimizzare la partecipazione dei cittadini e delle imprese ai processi decisionali dell’amministrazione e a favorire la crescita economica attraverso il riuso di tali dati.
(3) Le modalità di apertura e di riutilizzo dei dati e delle informazioni pubblicati sul sito web istituzionale dell’amministrazione provinciale sono definiti con regolamento di esecuzione. 120)