(1) Ove previsto il parere obbligatorio di un organo consultivo provinciale, questo deve rendere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o, in mancanza, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi a organi consultivi provinciali o ad altre amministrazioni pubbliche, questi devono essere resi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. 94)
(2) In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ai sensi del comma 3, l’organo richiedente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. In caso di parere facoltativo, decorso inutilmente il termine fissato per la sua acquisizione, l’organo richiedente procede indipendentemente dalla sua acquisizione. 95)
(3) Nel caso in cui l'organo provinciale adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, o a cause di forza maggiore, di rispettare il termine di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie, dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza, o dalla data di cessazione delle cause di forza maggiore.
(4) Gli organi consultivi della Provincia predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. I pareri e le relative richieste di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. 96)
(5) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri in materia di tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.
La rubrica dell'art. 19 è stata così sostituita dall'art. 25, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
L'art. 19, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
L'art. 19, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
L'art. 19, comma 4, è stato così modificato dall'art. 25, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.