(1) Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di esclusiva competenza provinciale, l'assessore provinciale preposto alla struttura organizzativa competente per l'attuazione dell'intervento finale o comunque prevalente rispetto alle attività del procedimento, indice di regola una conferenza di servizi.
(2) La conferenza di servizi è indetta dal Presidente della giunta provinciale quando l'amministrazione provinciale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
(3) L'assenso delle amministrazioni pubbliche titolari delle funzioni di cui al comma 2, si intende acquisito ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990.
(4) Il voto favorevole al progetto o all'intervento espresso dai rappresentanti della Provincia, in seno alle conferenze di servizi, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso prescritti dalla vigente normativa provinciale.
(5) La conferenza di servizi può essere presieduta, per delega del Presidente della giunta provinciale o dell'assessore provinciale, dal direttore di dipartimento o di ripartizione competenti.