(1) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, nei modi e nei termini indicati nel regolamento di esecuzione.
(2) I soggetti di cui al comma 1 e quelli indicati nell'articolo 14, hanno diritto: