(1) L’attività amministrativa si attiene a criteri di imparzialità, di efficacia, di economicità, di speditezza, di pubblicità, di trasparenza nonché ai principi dell’ordinamento dell’Unione europea per il perseguimento delle finalità volute dalla legge. 3)
(1/bis) I rapporti tra i soggetti privati e l’amministrazione sono improntati reciprocamente alla leale collaborazione, correttezza e buona fede. 4)
(1/ter) L’amministrazione facilita l’accesso alle procedure amministrative anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi. 5)
(1/quater) Per rendere più efficace e trasparente l'attività amministrativa e per garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, l’amministrazione favorisce la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e ne assicura altresì l’utilizzo nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i soggetti privati. Realizza allo scopo una piattaforma digitale, progettandola e organizzandola in modo tale da garantire la semplicità di consultazione, la comprensibilità e la facile accessibilità a ogni categoria di utenti. 6)
(2) Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, sono articolate in modo da favorire al massimo la semplificazione delle procedure, sia a livello delle competenze, che dei sistemi e mezzi operativi, della distribuzione del personale, dei carichi di lavoro e delle collaborazioni esterne.
(3) Per le finalità di cui ai commi 1, 1/quater e 2, e con l'osservanza dei principi contenuti negli articoli seguenti, sono disciplinati con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti, previa comunicazione al Consiglio provinciale: 7)
- l'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali provinciali, il loro riordino ed accorpamento qualora ineriscano ad attività connesse, anche con riduzione del numero dei componenti, e, in quanto non indispensabili, la loro soppressione o sostituzione;8)
- le modalità ed i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi, il loro accorpamento qualora si riferiscano alla medesima attività privata o pubblica, con riduzione delle varie fasi, del numero degli organi provinciali intervenienti, avuto riguardo alla natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, trasferendo ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi le funzioni deliberative che non richiedono, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
- la documentazione richiesta a corredo delle domande per l'emissione di provvedimenti amministrativi;
- soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico comunitario;
- soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
- adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria; 9)
- soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale. 10)
(4) 11)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
L'art. 1, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
L'art. 1, comma 1/quater è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
L'alinea dell'art. 1, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 3, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
La lettera f), dell'art. 1, comma 3, è stata così modificata dall'art. 2, comma 4, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 14 della
L.P. 13 marzo 1995, n. 5, dall'art. 30 della
L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, e dall'art. 1 della
L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
Vedi l'art. 11 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1:
Art. 11 (Semplificazione della modulistica provinciale)
(1) Tutti i formulari e i moduli utilizzati dall'amministrazione provinciale nei rapporti con i cittadini nei vari settori, compreso quello delle nuove tecnologie, devono avere un'impostazione grafica ed uno schema standard, essere semplificati e possibilmente ridotti di numero.
(2) La Giunta provinciale emanerà il relativo regolamento di esecuzione.
(3) Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Ripartizione servizi centrali ne dovrà valutare lo stato di attuazione e presentare una relazione al riguardo.
L'art. 4, comma 1, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.