In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 27/05/2016

d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)
Disciplina del procedimento amministrativo 2)

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 4 (Durata del procedimento)                         delibera sentenza

(1) Le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente a una istanza o debba essere iniziato d’ufficio, sono tenuti a concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Qualora l’amministrazione dovesse constatare la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata e la relativa motivazione consiste in un sintetico e comprensibile riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo. In caso di provvedimento in forma semplificata non si applica l’articolo 11/bis.

(2)  Il direttore della competente ripartizione, o su sua delega il direttore della struttura organizzativa, dispongono l’archiviazione del procedimento una volta comunicato o eseguito il provvedimento finale o qualora non ricorra per l’amministrazione l’obbligo di provvedere sull’istanza o sul rapporto d’ufficio.

(3)  La documentazione e le istanze presentate a una struttura organizzativa diversa da quella competente a riceverle, ma appartenente all’amministrazione provinciale o agli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, o presentate attraverso lo Sportello per le relazioni con il pubblico vengono trasmesse d’ufficio alla struttura competente.

(4)  Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Quando, tenuto conto della sostenibilità dei tempi per l’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati o della particolare complessità del procedimento, è indispensabile un termine superiore a 30 giorni per la conclusione del procedimento, lo stesso è fissato con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nell’albo online della Provincia. Tale termine non può essere superiore a 180 giorni. Sono fatti salvi i termini diversi stabiliti da disposizioni normative.

(5)  Salvo che non sia diversamente disposto, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’amministrazione competente in caso di procedimento a istanza di parte e dalla data di avvio in caso di procedimento attivato d’ufficio.

(6)  Il termine di cui al comma 4 è sospeso nei seguenti casi:

  1. in pendenza del termine assegnato ai sensi dell’articolo 15/bis, comma 1, lettera b), per la presentazione di memorie scritte e documenti;
  2. in pendenza del termine non superiore a 30 giorni assegnato ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), ed eventualmente prorogato, per giustificati motivi e su istanza motivata dell’interessato, al massimo di ulteriori 30 giorni, per il rilascio di dichiarazioni e per la regolarizzazione ovvero l’integrazione di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete - ove ammissibili;
  3. in attesa dell’emissione di pareri obbligatori, di pareri facoltativi e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 19 e 20.

(7)  Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l’acquisizione d’ufficio di informazioni o documenti ai sensi dell’articolo 5. 32)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 271 - Atto amministrativo - annullamento in autotutela e rettifica - differenza
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 27 gennaio 2009, n. 24 - Più motivi di ricorso - il giudice non è vincolato a seguire l’ordine indicato dalla parte ricorrente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 01.10.2008 - Giudizio di ottemperanza - occorre atto di diffida e messa in mora -presupposto necessario
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichten Aufhebung eines Wettbewerbes - Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen Wettbewerb nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzwege im Vergabeverfahren
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil N. 281 del 01.08.2007 - Verwaltungsakt - Korrektur eines materiellen Fehler im Selbstschutzwege
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 26.05.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - parte concettuale - delibera G.P. n. 4787/2003: natura regolamentare - parte tecnica: delibera G.P. n. 4147/05 - classificazione e localizzazione dei siti - siti da demolire - non possono essere equiparati ad aree vincolate ad espropriazione - termine ordinatorio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006 - Sentenza di annullamento per illegittimità formale di provvedimento amministrativo - conseguente obbligo per l'amministrazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006 - Procedimento amministrativo - termine di trenta giorni per provvedere - natura - edilizia abitativa agevolata - prova dell'occupazione stabile dell'alloggio
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 493 vom 17.11.2004 - Urbanistische Planung - Zuständigkeit Gemeinderat - kein verbindliches Initiativrecht von Privaten - Recht auf Abschluss eines Verfahrens - gesetzeswidrige Hinauszögerung
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 12.07.2004 - Verwaltungsakt - Unterscheidung: schlichtweg bestätigender Akt und Akt mit bestätigender Wirkung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 297 del 04.07.2003 - Personale tecnico della Provincia - indennità libero-professionale - facoltà discrezionale dell'Amministrazione - ricorso giurisdizionale avverso silenzio rifiuto - diritto ad espressa pronuncia della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003 - Atto amministrativo - principio tempus regit actum e jus superveniens - contributi per impianti idroelettrici - termine del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002 - Ricorso giurisdizionale - avverso silenzio della P.A. - poteri del giudice
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 306 vom 03.11.1999 - Atto amministrativo - inconfigurabilità di proroga di termine già scaduto
32)
L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9. Vedi anche l'art. 39, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActiona) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26
ActionActionc) Legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6 
ActionActiond) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 20
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2006, n. 34
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 ottobre 2010 , n. 39
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011 , n. 2
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 15 aprile 2013, n. 10
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13
ActionActionl) Legge provinciale 4 maggio 2016, n. 9
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico