(1) Ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, viene istituita nell'ambito della Commissione provinciale per l'impiego una sottocommissione, denominata Commissione provinciale per la formazione professionale.
(2) La Commissione provinciale per l'impiego definisce la composizione e le modalità di lavoro della sottocommissione del comma 1; di diritto fanno parte di questa commissione:
(3) La commissione provinciale per la formazione professionale adempie alle funzioni attribuitele da leggi e regolamenti, ed esprime parere in merito:
(4) Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.
(5) Ai componenti della commissione è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.