(1) È abrogata la legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, modificata dall'articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 1968, n. 6, e dall'articolo 12 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36.
(2) È soppresso il comitato allargato degli assessori previsto dall'articolo 3 del testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.