Pubblicata nel B. U. 7 luglio 1992, n. 28.
(1) La Giunta provinciale, allo scopo di realizzare le finalità di cui all'articolo 1, individua specifici settori di intervento nel campo dell'educazione stradale, privilegiando l'informazione rivolta ai giovani ed a determinate categorie di utenti della strada, mirata a particolari aspetti della sicurezza stradale o correlata ad avvenimenti di carattere eccezionale interessanti la provincia di Bolzano.
(2) L'informazione e l'educazione alla sicurezza stradale vengono realizzate attraverso pubblicità radiofonica e televisiva, inserzionistica, cartellonistica, attività editoriale ed altre idonee modalità di intervento.
(3) Per la realizzazione delle singole campagne di informazione e di educazione la Giunta provinciale può avvalersi di esperti in sicurezza stradale, nonché di specialisti dell'informazione e della comunicazione.