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In vigore al: 27/05/2016
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Normativa provinciale
Alpinismo
Guide alpine e guide sciatori
Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
Art. 15 (Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine)
a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
1)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.
Art. 15 (Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine)
(1)
Spetta all'assemblea del collegio provinciale:
eleggere il direttivo;
approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.
(2)
Spetta al direttivo del collegio provinciale:
svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo professionale, nonché l'iscrizione nel medesimo e il rinnovo della stessa;
vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari;
mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonché di guide alpine di altri Paesi;
dare parere, ove richiesto, alla Provincia e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgano l'ordinamento e la disciplina della professione, l'attività delle guide alpine e degli aspiranti guida o riguardino in generale l'alpinismo e il turismo montano;
collaborare, avvalendosi della commissione tecnica, con le competenti autorità provinciali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini della definizione dei programmi dei corsi di formazione e dei criteri per le prove d'esame, nonché dello svolgimento dei corsi stessi;
contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
A Servizio di soccorso alpino
B Guide alpine e guide sciatori
a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4
C Rifugi alpini
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico