(1) Le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
(2) È fatto obbligo alle guide alpine e agli aspiranti guida di apporre sulla propria divisa, durante lo svolgimento dell'attività professionale, il distintivo ufficiale e di recare appresso la tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente del collegio professionale.
(3) Le guide alpine e gli aspiranti guida sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
(4) L'esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida, esclusa la partecipazione a scuole di alpinismo, non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.