(1) Le guide alpine e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia.
(2) Le guide alpine che nel triennio di validità della rispettiva iscrizione nell’albo professionale abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine, sono esonerate dall’obbligo di frequenza del corso di aggiornamento. 9)
(3) L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guida alpina è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.