(1) I provvedimenti relativi alla classificazione e declassificazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale essi sono emanati.
(2) Il provvedimento di riclassificazione di una strada da comunale a provinciale, qualora i terreni utilizzati per la sua costruzione non siano di proprietà del comune o consorzio interessato, è subordinato al previo accordo del comune o consorzio di trasferire in favore della Provincia la proprietà dei beni.