(1) Nel territorio provinciale la raccolta dei funghi è consentita nei giorni pari del mese, tra le ore 7 e le ore 19, in quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo, alle persone che abbiano presentato relativa denuncia; il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare ecceda da solo il predetto limite.
(2) Avuto riguardo alle consuetudini locali i residenti nel relativo comune possono raccogliere nei giorni pari tra le ore 7 e le ore 19 due chilogrammi a persona. La residenza è comprovata tramite un documento di riconoscimento valido.
(3) In deroga al comma 1 i proprietari privati, gli affittuari, gli usufruttuari e i familiari con loro conviventi possono raccogliere, sui fondi di cui dispongono, funghi in quantità giornaliera non superiore a tre chilogrammi a persona. Nei parchi naturali, i residenti nei relativi comuni possono raccogliere funghi nei giorni pari in quantità non superiore a due chilogrammi a persona senza pagamento del diritto fisso di raccolta.5)
(4) Chiunque viola i limiti di misura previsti dai commi 1 e 2 nella raccolta dei funghi soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 34 euro per ogni chilogrammo o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso oltre alla quantità consentita. Si procede anche alla confisca dei funghi eccedenti la quantità consentita.
(5) I raccoglitori sono obbligati a trasportare i funghi a mezzo di contenitori rigidi, aperti ed areati; chiunque viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 34 euro a 97 euro.
(6) E'vietato il danneggiamento di funghi sul terreno; chiunque viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 46 euro a 126 euro.6)