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In vigore al: 27/05/2016
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Normativa provinciale
Lavori pubblici, servizi e forniture
Espropriazioni per causa pubblica utilità
Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
CAPO IV
Occupazione temporanea dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all'esecuzione di opere pubbliche
b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
1)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.
Art. 24 (Interventi consentiti)
Art. 25 (Domanda e notificazione)
Art. 26 (Decreto di occupazione)
Art. 27 (Perizia e deposito dell'indennità)
Art. 28 (Divieti)
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
a) LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1970, n. 17
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 37
c) LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33
d) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. 37
e) Legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40
f) LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 11
g) Legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5
h) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
i) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
i) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 gennaio 1996, n. 195
j) LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
j) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
k) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13 —
Disposizioni in materia di spesa
Altre disposizioni
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26 (Abrogazioni)
Art. 27 (Entrata in vigore)
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
l) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
m) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
a) LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
b) Legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12
c) Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
d) Legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 3 —
e) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
f) Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2003, n. 10
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 maggio 2003, n. 18
h) Legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13
i) Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22
j) Legge provinciale 16 giugno 2010 , n. 8
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Interventi)
Art. 4 (Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare)
Art. 5 (Utilizzo dei prodotti di prossimità nei servizi di ristorazione collettiva pubblica)
Art. 6 (Contributi)
Art. 7 (Promozione dei prodotti di prossimità nei servizi di ristorazione privata e di ospitalità)
Art. 8 (Vendita di prodotti alimentari nelle scuole)
Art. 9 (Costituzione di filiere corte dedicate alla ristorazione)
Art. 10 (Informazioni e formazione)
Art. 11 (Disposizioni in materia di istruzione)
Art.12 (Disposizioni finanziarie)
Art. 13 (Efficacia e applicabilità)
k) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
l) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
a) LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 1982, n. 7
b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
c) Legge provinciale 13 novembre 2009 , n. 9
C Disposizioni procedurali
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico