(1) Il servizio di custodia dei beni della Provincia è affidato normalmente al personale appartenente alla prima, seconda o terza qualifica funzionale.
(2) Qualora trattasi di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, il servizio di custodia può essere anche espletato da personale di qualifica funzionale superiore.
(3) Per l'espletamento delle proprie mansioni può essere concesso al custode l'uso di alloggio di servizio.
(4) Il servizio di custodia può essere affidato anche ad estranei all'Amministrazione provinciale in base ad incarico da conferirsi secondo le modalità dell'articolo 25 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.
(5) In mancanza di servizio di custodia può essere istituito un servizio di vigilanza anche avvalendosi di aziende specializzate.