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In vigore al: 27/05/2016

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 25 (Delega di funzioni)

(1)  Ove gli affari relativi all'amministrazione del patrimonio non vengano ripartiti ai sensi dell'articolo 52, terzo comma, del D.P.R. 670/1972, il Presidente della giunta provinciale può delegare ad un assessore, anche supplente, oppure a funzionari dirigenti secondo il vigentr ordinamento degli uffici provinciali, l'esercizio, in tutto o in parte, delle funzioni attribuitegli dalla presente legge.