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In vigore al: 27/05/2016

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 20/quater (Cessione gratuita di beni immobili)

(1)  L’amministrazione provinciale, i comuni e altri enti pubblici della Provincia di Bolzano possono cedere, anche a titolo gratuito, ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario beni immobili che possiedono le caratteristiche di opere di bonifica. 22)

22)
L'art. 20/quater è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, e poi così sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.