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In vigore al: 27/05/2016

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 20 (Cessione gratuita di beni immobili a comuni e persone giuridiche)    

(1)  Possono essere ceduti a titolo gratuito beni immobili patrimoniali ai comuni, alle comunità comprensoriali, ai consorzi di comuni o altri enti territoriali, alle aziende ed enti dipendenti dalla Provincia, nonché agli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti che hanno la loro sede in provincia di Bolzano e perseguono fini di interesse pubblico, qualora gli stessi destinino i sopraccitati beni al perseguimento dei propri fini istituzionali. 18) 

(2)  Se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, della presente legge, l'amministrazione provinciale può cedere, anche a titolo gratuito, beni immobili a persone giuridiche e associazioni.19) 

(3)  I beni ceduti ai sensi del presente articolo non possono essere alienati o destinati a scopi diversi da quelli originariamente previsti senza il consenso della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per l'amministrazione del patrimonio.

(4)  Il vincolo è annotato nel libro fondiario per la durata di 25 anni.

(5)  La Provincia ha diritto alla restituzione del bene senza indennizzo alcuno, anche in caso di migliorie o addizioni.

(6)  La relativa clausola è inserita nel contratto di cessione.

18)
L'art. 20, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 4 della L.P. 19 febbraio 1996, n. 4, e poi dall'art. 17, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
19)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.