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In vigore al: 27/05/2016

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 16 (Modalità di vendita dei beni immobili)        delibera sentenza

(1)  La vendita dei beni immobili avviene mediante pubblico incanto o, dopo la sua eventuale diserzione, mediante licitazione privata, sulla base del valore di stima accertato dall'ufficio estimo provinciale.

(2)  L'amministrazione provinciale può procedere alla vendita dei beni immobili tramite trattativa privata nei seguenti casi

  1. quando il valore di stima non superi l'importo di 260.000 euro; 12)
  2. quando i beni vengano destinati alla realizzazione di impianti o di servizi pubblici o comunque al perseguimento di finalità di pubblico interesse;
  3. quando i beni vengano alienati a persone che possono far valere un diritto di prelazione;
  4. quando l'immobile è soggetto ai vincoli sulla tutela del patrimonio storico, artistico e popolare ai sensi della legislazione vigente e l'acquirente si impegni al restauro entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale ed in conformità alle norme vigenti in materia.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 20.12.2001 - Patrimonio indisponibile della Provincia - alienazione mediante procedura di aggiudicazione- ricorso giurisdizionale - inammissibilità di motivi aggiunti
12)
La lettera a) è stata sostituita dall'art. 19 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.