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In vigore al: 27/05/2016

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 13/bis (Riduzione del canone di locazione)   

(1)  In applicazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Provincia, dagli enti da essa dipendenti, da quelli il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata nonché dai comuni, dagli enti da questi dipendenti e dai comuni consorziati  i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla stessa data la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione avviene secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contratti di locazione passiva di nuova stipulazione si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall’Ufficio Estimo provinciale. 7) 

7)
L'art. 13/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, e poi così modificato dall'art. 18, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.