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In vigore al: 27/05/2016

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 12 (Affitto o concessione di beni immobili destinati a fini agricoli)  

(1)  I beni immobili con destinazione agricola possono essere dati in affitto preferibilmente a coltivatori diretti.

(2)  Il relativo canone viene determinato su proposta dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in conformità alle leggi vigenti in materia di contratti agrari.

(3)  Sui terreni agricoli e relative pertinenze, acquisiti dalla Provincia mediante espropriazione, fino all'esecuzione dell'opera pubblica, può essere consentita la coltivazione da parte degli espropriati o loro affittuari a titolo precario gratuito, con onere della custodia dei terreni stessi.

(4)  Il relativo nullaosta all'uso precario è rilasciato dall'assessore provinciale competente per l'amministrazione del patrimonio di concerto con l'assessore provinciale ai lavori pubblici.