(1) È abrogato l'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 1978, n. 29. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione tutte le altre norme ad essa contrarie o con essa incompatibili.
(2) Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi in corso ai sensi della legge provinciale 20 giugno 1978, n. 29, e non ancora esauriti.