(1) Agli adempimenti di cui alla presente legge provvede l'ufficio sport, attività alpinistiche e ricreative.
(2) L'ufficio di cui al comma precedente effettua e promuove, inoltre, consulenze, studi, ricerche, indagini e rilevamenti concernenti la materia delle attività del tempo libero, del relativo associazionismo e coordina e promuove nel complesso le iniziative atte allo sviluppo del settore.