(1) La Provincia esercita funzioni di promozione delle attività del tempo libero. Essa svolge la propria attività ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché ai sensi del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 475.
(2) Altre istituzioni promotrici e/o organizzatrici sono i comuni, singoli o associati, gli enti, le associazioni e organizzazioni ed i rispettivi consorzi operanti nell'ambito provinciale o comprensoriale, nonché le associazioni operanti a livello comunale o rionale che abbiano come rilevante fine statutario le attività del tempo libero.
(3) Gli enti, le associazioni o organizzazioni di cui al precedente comma svolgono e sviluppano la loro attività con piena autonomia e responsabilità.