(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge l'istituzione di un servizio consultoriale per la famiglia, la coppia e i singoli, in ordine alle varie problematiche che la riguardano, in particolare nel campo dell'educazione alla paternità e maternità responsabile e dei mezzi atti a realizzarla.
(2) Tale servizio si svolge nel pieno rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità psico-fisica del cittadino.
(3) Per l'accesso al servizio ed il pagamento delle prestazioni socio-assistenziali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. Per l'accesso alle prestazioni sanitarie ed il pagamento di eventuali partecipazioni alla spesa delle prestazioni farmaceutiche nonché quelle derivanti da accertamenti diagnostici si applica la vigente normativa in materia di assistenza sanitaria.2)
(4) L'istituzione e la gestione dei consultori può essere effettuata oltre che dalla Giunta provinciale, anche dai comuni o dai consorzi di comuni, che allo scopo nomineranno un proprio comitato di gestione.
(5) Consultori familiari possono essere istituiti e gestiti anche da istituzioni e associazioni private, che abbiano finalità sociali o sanitarie o assistenziali, senza scopo di lucro e che siano state preventivamente riconosciute idonee a svolgere tale funzione, in base ai principi contenuti nella presente legge, dalla Giunta provinciale.
(6) Ogni consultorio garantisce all'utente la consulenza nella propria lingua.
(7) In sede di attuazione della riforma sanitaria l'attività dei consultori familiari dovrà essere integrata nelle strutture delle unità socio-sanitarie.