Pubblicata nel B.U. 27 giugno 1978, n. 31.
(1) Al fine di conseguire l'utilizzazione dei cantieri provinciali, la direzione tecnica provinciale può essere autorizzata, con deliberazione della Giunta provinciale, entro i limiti delle sue possibilità operative, ad eseguire lavori di pubblica utilità per Comuni o altri enti. Gli oneri reciproci vengono fissati in un'apposita convenzione.
(2) Eventuali fondi dovuti dall'ente beneficiario in connessione con l'esecuzione dei lavori possono essere anticipati alla direzione tecnica mediante versamenti in apposito conto corrente.