(1) Per il regolare svolgimento dei servizi amministrativi ed economali, al direttore dell'istituto viene assegnato un impiegato provinciale del ruolo generale amministrativo.
(2) Questi coadiuva il direttore nella gestione dell'istituto secondo le vigenti leggi e regolamenti, negli adempimenti amministrativi e di segreteria relativi all'istituto e nei rapporti con enti e persone estranei all'istituto stesso.