(1) L'Istituto viene gestito in economia, ai sensi della vigente normativa provinciale riguardante la gestione di servizi in economia.
(2) L'Istituto ha un proprio bilancio, approvato dalla Giunta provinciale, le cui risultanze finali formano oggetto di appositi capitoli da iscrivere nella parte concernente gli stabilimenti speciali del bilancio della Provincia.
(3) La retta giornaliera viene determinata, per ciascun esercizio finanziario, dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore cui è demandata la materia dell'assistenza all'infanzia.
(4)5)