(1) I procedimenti pendenti presso il Commissario per la liquidazione degli usi civici o in sede di gravame, aventi per oggetto rapporti regolati dalla presente legge, saranno estinti.
(2) L'estinzione sarà dichiarata d'ufficio o su istanza di parte dell'autorità presso la quale pende il procedimento. In base a tale dichiarazione saranno cancellate le rispettive annotazioni nel Libro Fondiario.]28)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.