(1) I segretari comunali titolari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio nelle province di Trento e di Bolzano, conservano la titolarità dell'ufficio e sono inquadrati nel personale dei rispettivi comuni con diritto al trattamento economico in godimento alla predetta data.
(2) Essi possono, tuttavia, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 24, essere trasferiti, a loro domanda, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, a sedi di altre province appartenenti alla stessa classe del comune della cui segreteria erano titolari.