(1) Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata.
(2) Il progetto di piano è predisposto per ciascuna provincia in seno ad un apposito comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I rappresentanti sono designati rispettivamente dal Presidente del consiglio dei Ministri e dalla Giunta provinciale.
(3) Il progetto adottato dal comitato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(4) I comuni ed i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella Gazzetta Ufficiale.
(5) Il piano è deliberato definitivamente, con eventuali modifiche, d'intesa fra i rappresentanti statali e provinciali nel comitato ed è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro per i lavori pubblici e del Presidente della giunta provinciale interessata.
(6) Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale ed ha vigore a tempo indeterminato. Esso è sottoposto a revisione dopo i primi cinque anni e successivamente ogni quindici anni, seguendo lo stesso procedimento previsto per la sua formazione; nelle stesse forme possono essere approvate modifiche, prima della scadenza dei termini predetti, qualora il piano si riveli in qualche sua parte inattuabile o si manifesti comunque l'evidente convenienza di migliorarlo o di adattarlo a nuove esigenze.