(1) Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 30, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle province, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente articolo 25, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.