(1) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di applicarsi nelle province di Trento e di Bolzano le leggi 19 marzo 1952, n. 184 e 25 gennaio 1962, n. 11, ed i piani e programmi da esse previsti.
(2) Dalla data di entrata in vigore del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, di cui al precedente articolo 8, cessa di applicarsi nel territorio della provincia il piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.
(3) Gli effetti degli atti di vincolo delle riserve idriche adottate ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1090, cessano di prodursi dalla data indicata al comma precedente, salvo che nel piano generale sia diversamente disposto.