(1) Per i veicoli presupposto dell'imposta è l'iscrizione nei pubblici registri della provincia di Bolzano, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 31, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modifiche.