(1) È abrogato il decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41 e successive modifiche, nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative.
(2) L'esecuzione di lavori in economia è ammessa per importi non superiori a 200.000,00 Euro.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.