Pubblicato nel B.U. 24 novembre 2009, n. 48.
(1) Il presente regolamento disciplina i compiti e la formazione dell’operatore o dell’opera-trice socio-assistenziale con formazione complementare in assistenza sanitaria.
(1) L’operatore ovvero l’operatrice socio-assistenziale opera nelle strutture e nei servizi sociali, socio-sanitari e scolastici, dove assicura prestazioni sociali, psico-sociali, assistenziali - queste ultime anche sanitarie - ed educative.
(1) Il campo di attività dell’operatore o dell’operatrice socio-assistenziale comprende l’accompagnamento e l’assistenza dellapersona nel suo ambiente abituale quale la casa, in centri di degenza e strutture residenziali, in centri diurni, in strutture occupazionali e nelle strutture scolastiche.
(2) L’operatore ovvero l’operatrice socio-assis-tenziale lavora in autonomia e collabora in modo integrato con altri gruppi professionali al fine di mantenere e migliorare la qualità della vita di persone, famiglie e gruppi sul piano sociale, socioculturale, nei rapporti interpersonali e nelle attività pratiche della vita quotidiana. Le attività di assistenza globale sono inoltre rivolte al mantenimento della salute, alla promozione ed allo sviluppo della autosufficienza, nonché ad un generale aiuto e sostegno.
(3) Nei servizi e nelle strutture l’operatore, ovvero l’operatrice socio-assistenziale, assicura in particolare le seguenti prestazioni:
(1) In osservanza del piano d’assistenza predisposto dall’infermiere ovvero infermiera responsabile e conformemente alle direttive dell’infermiere ovvero infermiera, oppure sotto la sua supervisione, l’operatore ovvero l’operatrice socio-assistenziale svolge i seguenti compiti:
(1) Le scuole provinciali per le professioni sociali integrano i programmi formativi per il conseguimento del diploma di qualifica professionale di operatore od operatrice socio-as-sistenziale con i contenuti previsti dall’Accor-do nella Conferenza permanente Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 per l’operatore socio-sanitario e con quelli previsti dall’Accordo nella Conferenza permanente Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 per l’operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria.
(2) Oltre al diploma di qualifica professionale di operatore od operatrice socio-assistenziale gli allievi ottengono anche l’attestato di qualifica/diploma di qualifica professionale di operatore od operatrice socio-sanitaria con formazione complementare in assistenza sanitaria.
(1) Le scuole provinciali per le professioni sociali offrono moduli di formazione integrativa, mediante i quali gli operatori socio-assisten-ziali, gli assistenti per soggetti portatori di handicap e gli assistenti geriatrici e familiari, formati in base alle norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento possono conseguire l’attestato di operatore socio-sanitario od operatrice socio-sani-taria con formazione complementare in assistenza sanitaria.
(1) Le ripartizioni per la formazione professionale, gli enti gestori dei servizi sociali e l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige stipulano accordi, al fine di:
(1) Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 72, è abrogato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.